Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali. L’articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. Tali scuole, definite non statali, possono essere:
– paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000)
– non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006)
– straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994)
La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell’articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
Il riconoscimento della parità quindi garantisce:
- l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato
- l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
- l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali
Ciò inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e le impegna a contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
I contributi alle scuole paritarie sono assegnati secondo quanto previsto dal Decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’ art.1 comma 636 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 299 del 27 dicembre 2006):
“Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado”.
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che accolgono alunni con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive disposizioni applicative, iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità.
In adempimento alla Legge 4 agosto 2017, n. 124- art.1, commi 125-129, che ha introdotto nuovi obblighi informativi per gli enti del terzo settore, pubblichiamo di seguito i contributi assegnatici per l’anno 2020, interamente destinati al mantenimento e al rinnovamento della struttura e dei materiali didattici.